Il 16 marzo 2026 segna una data storica per la sanità italiana: è il termine ultimo concesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e ai professionisti per adeguare i contratti assicurativi di Responsabilità Civile al decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco. Sebbene la norma primaria sia del 2017, il decreto sui requisiti minimi è stato emanato solo nel 2024, rendendo oggi l’adeguamento una necessità non più procrastinabile. La riforma non va letta come un mero obbligo burocratico, ma come l’implementazione di modelli di risk management evoluti. La gestione del rischio riflette un nuovo approccio culturale e un’operatività sistemica che mirano alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto alla salute del paziente, principio sancito nell’articolo 1 della legge.

Solidità patrimoniale e strumenti di tutela

Per garantire i risarcimenti, la legge impone massimali minimi più elevati. Qualora non si ricorra alle polizze tradizionali, le strutture possono adottare “altre analoghe misure”, ovvero la creazione di fondi rischi e sinistri a bilancio. La valutazione di adeguatezza spetta agli amministratori che, nelle realtà più strutturate, si avvalgono di sistemi tecnico-attuariali. Molte strutture (specialmente in Lombardia) adottano oggi sistemi “misti” basati sulla S.I.R. (Self Insured Retention): una sorta di franchigia dove la struttura gestisce direttamente i sinistri di minore entità, mentre l’assicuratore interviene oltre una determinata soglia. Questo modello, se correttamente applicato, protegge il patrimonio di professionisti e strutture. L’obiettivo è invertire quella tendenza che vedeva il 70% dei risarcimenti imputabili a soli “errori presunti”, rendendo il mercato assicurativo più sostenibile e favorendo il rientro delle compagnie che lo avevano abbandonato.

Un contesto in evoluzione

Il nuovo quadro normativo si inserisce nel definitivo superamento del “paternalismo medico” e in una crescente multidisciplinarietà dei professionisti sanitari. In questo processo, l’Intelligenza Artificiale guidata dall’uomo diventerà uno strumento cruciale per il risk management, specialmente nella diagnostica. In un settore che coinvolge risk manager, avvocati, attuari e consulenti, la chiarezza normativa è fondamentale per evitare profili di incostituzionalità.

Obblighi per i professionisti

Le polizze delle strutture coprono sia l’ente che i dipendenti. Tuttavia:
> Al professionista dipendente rimane l’obbligo di una polizza per la sola colpa grave (per i casi di rivalsa);
> Il medico libero professionista deve invece possedere una copertura integrale (colpa lieve e grave) per la propria attività autonoma.

La struttura assuntiva con sede a Rovetta (Via Magri 1/A) e l’ufficio di rappresentanza a Bergamo supportano il comparto sanitario in questo adeguamento. Oltre alla gestione dei massimali, la consulenza riguarda aspetti critici come la retroattività, l’esclusione della disdetta per sinistro, la responsabilità solidale e l’azione diretta, fornendo strumenti concreti per la prevenzione dei claims. 

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