Intorno agli anni Novanta si è osservata la crescita delle richieste di risarcimento alle assicurazioni per danni odontoiatrici, in parte anche per l’affermarsi dell’implantologia che, in una certa fase, è stata praticata da odontoiatri che non avevano la formazione specifica. Il numero dei giudizi relativi all’accertamento di responsabilità nel settore odontoiatrico è in continuo aumento e rappresenta il 7-8% di tutto il contenzioso medico.
Una questione di fiducia… che si rompe
Il contenzioso tra il paziente e l’odontoiatra curante s’instaura nel momento in cui viene meno il rapporto fiduciario medico paziente. Se si ritiene che il lavoro fatto dal proprio odontoiatria non risponda alle aspettative o siano comparsi disturbi che si ritengano correlati al suo intervento e il medico stesso non offra al paziente assistenza e spiegazioni convincenti si interrompe il rapporto fiduciario.
Gli step previsti dalla legge per chiedere il risarcimento
Qualche esempio di danno odontoiatrico: il paziente a seguito di un trattamento implantologico subisce la recisione o la lesione a un nervo o la dislocazione dell’impianto, l’estrazione incompleta di un elemento causa complicanze, una protesi si rompe subito dopo la realizzazione etc.. Come si può comportare il cittadino in questi casi? Negli ultimi anni lo scenario è cambiato, anche in seguito al DL 98/2013 (Decreto del fare) convertito nella Legge 98/2013 che rende obbligatoria la mediazione anche in materia di risarcimento danni derivante da responsabilità medica e sanitaria, quindi anche nel caso di danni odontoiatrici. Per prima cosa è necessario rivolgersi a un nuovo odontoiatra curante che esamini la situazione, anche in base alla cartella clinica, radiografie etc. che il paziente gli fornisce. Ogni professionista è tenuto a consegnare al paziente su richiesta tutta questa documentazione. Il nuovo curante, eventualmente con altri procedimenti diagnostici, giunge a una diagnosi che si traduce in un piano terapeutico, in una prognosi e in un preventivo economico. L’eventuale danno di cui si può chiedere il risarcimento è costituito da:
> danno patrimoniale consistente nella restituzione del compenso percepito e, cioè, di quanto pagato per la prestazione odontoiatrica;
> rimborso delle spese necessarie per il rifacimento del lavoro;
> danno non patrimoniale per il danno biologico riportato, personalizzato in relazione al danno morale e al danno esistenziale.
dal parere del “nuovo” dentista...
Il parere del nuovo curante è il primo passo essenziale, poiché non sempre la percezione del paziente è corretta. In alcuni casi le sue aspettative erano più elevate di quanto previsto dalle cure prospettate dal primo curante oppure la correlazione dei disturbi che lamenta con le cure odontoiatriche non sussiste. In questo caso è sconsigliabile intraprendere la richiesta di danni odontoiatrici. Se invece il nuovo curante riconosce che c’è stato un danno, il paziente tramite un avvocato invia all’odontoiatra responsabile la richiesta di risarcimento e chiede gli estremi della sua assicurazione professionale, che è oggi obbligatoria. Dal canto suo anche l’odontoiatra coinvolge la sua compagnia assicurativa, informandola della richiesta di risarcimento, che per l’assicuratore si traduce in un “sinistro sulla polizza RC professionale”.
… al tentativo (obbligatorio) di mediazione …
In una prima fase avviene sempre una mediazione, nella quale il professionista, al quale viene contestato il danno, fornisce la sua documentazione sul caso e la sua relazione sul lavoro svolto, assumendosi eventualmente una parte o per intero la responsabilità. Il perito liquidatore dell’assicurazione propone un valore per il risarcimento al paziente e il mediatore nominato cerca un accordo tra le parti: se si raggiunge si procede alla liquidazione, in caso contrario si andrà al giudizio.
... fino al procedimento giudiziario
Se si va a giudizio inizialmente il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) nominato esamina tutta la documentazione fornita in fase di mediazione e si confronta nuovamente con le parti cioè con i CTP (Consulente tecnico di parte) dell’odontoiatra, del paziente e dell’assicurazione. In questa fase possono essere richiesti ulteriori pareri o accertamenti diagnostici. Viene quindi tentata nuovamente una mediazione. Se nuovamente non si arriva a un accordo, il CTU lo comunica al giudice e si passa al giudizio, in cui vengono presi in considerazioni molti fattori, come ad esempio se l’odontoiatra era aggiornato, cioè se aveva conseguito i crediti ECM previsti etc.
Chiarezza e trasparenza, tracciabilità dei materiali: la chiave per evitare contenziosi
Per evitare o risolvere più facilmente i contenziosi è importante la stesura accurata e la firma da parte dell’odontoiatra e del paziente del piano di cure, del preventivo o di eventuali altri accordi che vengano presi. Se ad esempio un paziente richiede un trattamento in tempi ristretti perché deve andare all’estero e il curante accetta di farlo avvisandolo però che i tempi non garantiscono l’esito, questo dovrà essere sottoscritto a tutela dell’odontoiatra. Allo stesso modo nelle fatture dovranno essere chiaramente riportate le descrizioni dei compensi. In alcuni casi il danno può essere causato non da errore o imperizia dell’odontoiatra, ma dai materiali impiegati o dal lavoro di uno studio odontotecnico. Grazie all’attuale tracciabilità dei materiali in questi casi l’odontoiatra è in grado di riversare la responsabilità sui terzi coinvolti.
a cura del dott. Maurizio Maggioni
Odontoiatra e protesista dentale Perfezionato in Odontologia forense Consulente tecnico del Tribunale di Bergamo e Mediatore civile Pianeta Sorriso Bergamo