Fare il punto, a distanza di due anni dall’approvazione, sulla legge 112/2016 del cosiddetto “dopo di noi”, che per la prima volta ha introdotto una specifica forma di sostegno all’inclusione sociale, volta ad assicurare ai soggetti con disabilità grave la cura, l’assistenza e la protezione, anche in seguito alla morte di genitori o familiari. È stato questo uno degli obbiettivi della serata che si è tenuta a fine maggio al Museo Bernareggi di Bergamo e ha visto la partecipazione di tutte le associazioni del territorio che si interessano a diversi livelli di disabilità. Relatore del convegno, promosso dal consulente finanziario Paolo Giuseppe Tamburi, è stato Massimo Doria, uno dei massimi esperti in Italia in materia di tematica successoria e tutela patrimoniale, che con un linguaggio semplice e chiaro ha illustrato diversi punti delle legge, offrendo spunti e riflessioni. Lo abbiamo incontrato prima dell’inizio per rivolgergli alcune domande.

Quali sono gli aspetti più importanti della legge?
Aspetti salienti sono la previsione di programmi di intervento per impedire l’isolamento delle persone disabili (anche attraverso l’utilizzo di immobili in grado di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare), nonché le disposizioni di carattere fiscale che favoriscono la protezione e la segregazione del patrimonio finalizzato al sostegno della persona disabile per l’intero arco della sua vita.

Quali invece gli strumenti individuati per realizzare tutto questo?
Gli strumenti giuridici introdotti dalla legge 112/2016 sono l’istituto giuridico del trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario, al fine di segregare beni e diritti a favore della persona disabile, con una serie di esenzioni fiscali condizionate al rispetto di alcune garanzie volte ad assicurare un’effettiva destinazione del patrimonio all’assistenza del disabile. La stipula di questi atti deve essere necessariamente fatta tramite atto pubblico e il soggetto beneficiario deve essere esclusivamente la persona con disabilità mentre la figura del disponente dei beni in favore di quest’ultimo, potrà essere un genitore, un parente o uno o più soggetti terzi (anche enti o persone giuridiche). L’atto deve, infine, stabilire la destinazione finale del patrimonio vincolato che, a seconda dei casi, potrà essere nuovamente attribuito al disponente, ovvero a un familiare o a soggetti terzi.

> Trust: è l’atto con cui il disponente trasferisce la proprietà di beni a un trustee, tenuto ad amministrarli per finalità preventivamente stabilite, sotto la supervisione di un guardiano o protector. Nella fattispecie può trattarsi di trust di famiglia, il cui obiettivo è quello di assicurare la tutela del beneficiario con disabilità grave e, alla morte di questi, l’attribuzione del patrimonio ad un beneficiario finale legato a rapporti di parentela con il disponente e/o la persona con disabilità (esempio fratello o sorella della persona disabile).

> “Vincolo di destinazione”, ex articolo 2645-ter del Codice civile: consente di segregare i beni per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riguardanti uno o più beneficiari determinati, a favore dei quali detti beni e i relativi frutti debbono essere impiegati. Tra questi interessi, il Codice civile richiama, infatti, anche quelli “riferibili a persone con disabilità”. La semplice costituzione del vincolo non muta la titolarità dei beni che ne formano oggetto (come nel caso del trust), che continuano ad essere di proprietà esclusiva del disponente, seppur utilizzabili per il perseguimento dello scopo di destinazione. A differenza del trust, il vincolo destinazione può investire solo beni immobili e beni mobili registrati.

> Fondo speciale costituito attraverso un contratto di affidamento fiduciario: riconosciuto per la prima volta da una norma di legge, permette di combinare alcune caratteristiche del trust e del vincolo di destinazione. Si tratta di un contratto atipico che coinvolge uno o più soggetti (affidanti) che assegnano al cosiddetto affidatario il compito di attuare uno specifico programma, attraverso il trasferimento di beni gravati da vincolo di destinazione. In questa ipotesi, l’articolo 1, comma 3, della legge 112/2016 prevede espressamente la possibilità di attribuire la qualità di soggetto fiduciario a una Onlus attiva prevalentemente nell’ambito della beneficenza, riferimento che alla luce della recente riforma del Terzo settore si applicherà agli enti del Terzo settore non commerciali, iscritti nell’apposito Registro unico nazionale.

a cura di Lella Fonseca