Per la prima volta lo scorso aprile un Tribunale, quello di Pesaro, applicando la sentenza della Corte Costituzionale che sancisce la possibilità del doppio cognome, ha accolto il ricorso della mamma di una minorenne che chiedeva il riconoscimento per la figlia anche del cognome materno, nonostante l’opposizione del padre. Una decisione, quella della Consulta, storica per il nostro Paese: applaudita da molti ma che ha sollevato anche numerosi dibattiti. «La sentenza della Corte Costituzionale del 27 aprile 2022 - che certamente ha delle ricadute giuridiche non indifferenti che si inseriscono in un percorso iniziato dalla stessa Corte Costituzionale nel 2006 - ha un significato ancora più ampio, perché ci consente di riflettere sul cognome, anche il nostro, senza darlo per scontato, senza considerarlo un semplice identificativo alla stregua del nostro numero di cellulare o del codice fiscale» osserva Paolo Lorenzo Gamba, avvocato. «Ci sono persone che “amano” il proprio cognome, che ne percepiscono un profondo senso di identità delle proprie radici, che ne vanno fiere. C’è chi, invece, per le più svariate ragioni “non ama” il proprio cognome, lo percepisce come un fardello del quale non ci si può liberare. E ancora persone che sono costrette, per la propria incolumità a rinunciare al cognome».

Ma perché, Avvocato, può essere considerata una sentenza storica?
La sentenza emessa dalla Corte Costituzionale il 27 aprile 2022, come si legge nel comunicato stampa della stessa Corte, ha ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”, e richiamando il principio di eguaglianza e l’interesse del figlio ha ritenuto che “entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”. La Corte ha proseguito indicando che la nuova regola deve prevedere che “il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”. Qualora invece mancasse un accordo tra i genitori “sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”. In conseguenza di questo è stata dichiarata dalla Corte l’illegittimità costituzionale di tutte quelle norme che “prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi”.

Cosa diceva la legge prima di questa decisione?
In Italia, in realtà, non vi è una norma specifica sul cognome, ma la Corte costituzionale già con sentenza 61/2006, stabiliva che, pur non essendoci una norma specifica sull’attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, la si poteva presupporre da una serie di norme che regolavano fattispecie diverse. Questo ha comportato il perdurare della logica secondo cui il cognome (assegnato al momento della dichiarazione della nascita quando il nuovo nato viene iscritto nel registro dello stato civile) sarebbe stato quello del padre con, eventualmente, l’aggiunta di quello materno solo se il padre fosse stato d’accordo. Anche nel caso di riconoscimento successivo da parte del padre, il figlio avrebbe potuto aggiungere o sostituire il cognome della madre. Nel 2016, la Corte Costituzionale è ritornata sul punto con sentenza n. 286, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme, laddove prevedevano l’automatica attribuzione del cognome del padre anche se in presenza della diversa volontà di entrambi i genitori. In seguito il Ministero dell’Interno intervenne con una Circolare, precisando che il cognome materno poteva essere inserito solo a condizione di posporlo a quello paterno. In sostanza, la Corte nel 2016 ha fatto entrare nell’ordinamento giuridico italiano il “doppio cognome”.

Cosa cambierà ora?
Si potrebbe facilmente pensare che questa sentenza abbia risolto la questione “del cognome” che da decenni è oggetto di ricorsi ai Tribunali, tuttavia non è così. Oggi, fino a quando non saranno pubblicate le motivazioni della sentenza, non sarà possibile comprendere tutti quei meccanismi che hanno portato alla decisione, certo è che la Corte ha rinviato al Parlamento il compito di legiferare in materia, per scongiurare una serie di potenziali problemi. Dovrà, per esempio, essere regolamentata la moltiplicazione dei cognomi: potremmo infatti trovarci dei nipoti con otto cognomi; così come bisognerà considerare il fatto che due fratelli possano avere cognomi diversi. Ancora, bisognerà capire se vi sarà retroattività per quanto concerne i cognomi assegnati nel passato secondo una regola dichiarata oggi incostituzionale, si potranno cambiare? Infine, dove rivolgersi per cambiare cognome? Resteranno il Tribunale o il Prefetto, oppure la sentenza darà altre indicazioni? A oggi la certezza è che ci sono almeno cinque proposte di legge in Commissione Giustizia del Senato che dovranno essere unificate e discusse in Parlamento. In conclusione, un assunto della sentenza merita certamente di avere un ruolo chiave, ossia che il cognome costituisce un elemento fondante dell’identità personale del figlio: partiamo da qui con l’auspicio che l’importante riconoscimento raggiunto venga approcciato dai genitori con tutta la virtuosità che merita e non diventi invece un elemento di conflitto giudiziario antitetico alla bellezza della relazione che ha generato una nuova vita. 

A cura di Elena Buonanno
con la collaborazione dell'Avv. Paolo Lorenzo Gamba
Avvocato matrimonialista 
Presso Studio Legale Gamba, Cimini e associati di Bergamo